“Shapeless Collective A.P.S”
TRASPARENZA

TRASPARENZA



Iris bianchi
Ogawa Kazumasa
Cherry Blossom
Ogawa Kazumasa

Art.1
Denominazione e sede
- L’Associazione Shapeless costituita a Treviso in data 19/10/2021 diventa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un ente del Terzo Settore denominato “Associazione Shapeless – APS”.
- Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Ha sede legale in Via Chianni 27, 31030 CASIER (TV); il suo eventuale trasferimento, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’Associazione è a stampo artistico ed apolitico. Ogni membro è libero di esprimersi nelle modalità normate nell’articolo 2 dello Statuto.
- Persegue principalmente finalità di promozione artistica in qualsiasi sua forma.
- Possono aderirvi tutti coloro che si rispecchiano nei valori fondamentali dell’associazione.
- L’Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dall’art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- L’Associazione è unica titolare dell’uso esclusivo del proprio segno distintivo e cioè della propria denominazione “Shapeless – A.P.S.”, acronimo “SL – APS” e del proprio logo, come descritto nel manuale d’uso, che ne caratterizza le attività e le iniziative in favore dei propri associati.
- L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Resta salva la competenza dell’Assemblea per il regolamento dei lavori assembleari.
- Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
- Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art.2
Finalità dell’associazione
- L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità artistico solidaristiche e di utilità sociale, operando a favore degli artisti aderenti all’Associazione residenti sia in Italia che all’estero.
- Il tutto viene svolto nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, dei loro familiari e simpatizzanti, perseguendo principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico-culturale e di orientamento sessuale e di genere.
- ● Le attività che si propone di svolgere, a favore degli iscritti, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri volontari, sono contemplate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle seguente lettere:
- lett. D – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi nalità educativa;
- lett. E – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (4)
- lett. F – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. G – formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. H – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. I – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- lett. K – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- lett. O – attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lett. P – servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4,del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lett. Q – alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lett. U – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. V – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. W – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- lett. Z – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:
- Analizzare i problemi inerenti al mondo dell’arte, specie per quanto attiene la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi
- degli individui promotori di’ iniziative artistiche
- dell’artista, in quanto individuo e persona giuridica;
- Favorire le attività finalizzate all’investimento in ambito artistico-culturale, incentrate sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività;
- Mantenere il collegamento, supporto, contaminazione, condivisione e divulgazione fra gli artisti membri. A tale scopo favoriscono assidue e costanti occasioni di’ incontro, quali: esposizioni, eventi dal vivo, stampa di lavori ed altre pubblicazioni, registrazione di cortometraggi, partecipazione a trasmissioni radiotelevisive e qualsiasi attività ritenuta idonea;
- Recepire e promuovere iniziative a fi ni statutari provenienti da soci, nonché da altre Associazioni aventi pari finalità;
- Raccogliere la documentazione del lavoro e delle attività degli artisti – italiani e/o esteri – che intendono collaborare;
- Favorire l’inserimento, l’inclusione e la promozione dei giovani e di tutti coloro che si ritrovano in una posizione sociale sfavorevole al conseguimento di una professione in ambito artistico; sollecitare e coordinare gli interventi solidaristici di persone e/o altri organismi, e collaborare con gli uffici ed Istituti interessati all’arte in tutte le sue forme;
- Incentivare attività ed iniziative volte al pubblico di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia per una migliore conoscenza delle problematiche inerenti al mondo dell’arte odierno, sia per favorirne una corretta comprensione delle dinamiche; favorire scambi economici e/o professionali tra entità riconducibili a soci di Shapeless, o istituzionali e artisti in Italia e all’estero, pubblicando attività ed iniziative volte alla promozione di prodotti domestici, anche al fi ne di permettere ai giovani di concretizzare progetti di stampo artistico.
- Analizzare i problemi inerenti al mondo dell’arte, specie per quanto attiene la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi
- L’Associazione esprime le proprie linee ideali, programmatiche e operative e il collegamento con i soci e le altre istituzioni anche mediante il proprio sito Internet e gli account social collegati.
- L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti defi niti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
- Per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D. Lgs. 117/2017 e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art.3
Soci: ammissione ed esclusione
- Sono ammessi all’Associazione le persone fi siche di qualsiasi nazionalità, artisti e non, e in generale tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto e i rispettivi Regolamenti.
- I soci dell’Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, familiari e onorari.
- Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione e come tali sono elencati nell’atto costitutivo; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- Sono soci ordinari coloro che aderiscono pagando la quota annuale, nell’intento di contribuire al conseguimento delle fi nalità dell’Associazione.
- Sono definiti familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario o fondatore; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire benemerenze a persone distintesi per meriti particolari a favore dell’Associazione.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa nell’entità definita dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite dal regolamento. In particolare l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- Le quote sociali non sono trasmissibili, né per atto tra vivi e né mortis causa, non rivalutabili né rimborsabili. I soci devono versare entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota di adesione annuale.
Art.4
Diritti e doveri dei Soci
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Si considera receduto il socio che per due anni di seguito non abbia corrisposto la quota associativa.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione; l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
- La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
- L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Art.5
Volontariato e attività di volontariato
- L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fi ni di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fi ni di mutuo supporto e promozione artistico – culturale.
- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
- L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
- Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- I Soci hanno il diritto di:
- partecipare all’attività dell’Associazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- votare in Assemblea secondo le norme previste all’art. 8 e 11 del presente Statuto;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio di previsione, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
- I Soci hanno il dovere di:
- versare la quota sociale nei termini previsti;
- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi associativi e i regolamenti interni.
Art.6
Organizzazione
- L’Associazione opera sul territorio nazionale ed all’estero attraverso Sezioni territoriali che raggruppano gli aderenti ivi residenti; esse non hanno autonomia giuridica ed economica.
- Possono fare richiesta al Consiglio Direttivo di costituire una sezione almeno 5 persone. I richiedenti che non siano già soci, presenteranno contestualmente anche domanda di ammissione.
- Le Sezioni sono riconosciute con delibera del Consiglio Direttivo.
- L’Associazione si propone di sensibilizzare le nuove generazioni alla preservazione, valorizzazione e creazione di beni culturali, promuovendo apposite attività aggregative in accoglimento di proposte e istanze del mondo giovanile.
- Per realizzare tale obiettivo, l’Associazione promuove l’adesione di giovani entro i 39 anni di età.
Art. 7
Risorse finanziere
- L’ Associazione provvede al proprio finanziamento con i seguenti mezzi:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Art.8
Soci e organi elettivi
- Sono organi dell’ Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Un Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Un Capo Curatore;
- Tutte le cariche sociali svolte dai membri dell’associazione sono gratuite e/o normate dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
- Eventuali spese sostenute per il perseguimento dei fi ni statutari, verranno rifuse, se richieste, e dovranno essere regolarmente documentate e validate dal Presidente o da un suo delegato.
Art.9
Assemblea dei Soci
- L’Assemblea è composta da tutti i soci citati nell’Art. 3.
- È l’organo sovrano.
- Possono esercitare l’elettorato coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale e iscritti da almeno 3 mesi per l’elettorato attivo, e 12 mesi per l’elettorato passivo, per tutte le cariche associative.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- È presieduta dal Presidente.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.10
Convocazione
- L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e del programma delle attività.
- Ogni tre anni provvede all’elezione degli Organi Sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dallo specifico Regolamento dell’Associazione.
- L’Assemblea è altresì convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
- L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione ai soci almeno 10 giorni prima della data fi ssata per la riunione.
- La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione potrà essere trasmesso mediante e-mail. Sarà altresì pubblicato sull’organo di comunicazione ufficiale dell’Associazione.
Art.11
Compiti delle assemblee ordinaria e straordinaria
- la determinazione delle linee programmatiche generali dell’Associazione;
- la predisposizione del programma annuale per il raggiungimento delle finalità associative e il giudizio sull’attività svolta;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l’approvazione del bilancio sociale, ove obbligatorio;
- l’elezione degli organi sociali. I nomi dei candidati degli organi saranno resi consultabili almeno 10 giorni prima dalla data di convocazione;
- l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la
- promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- la decisione su quant’altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea Straordinaria: approva eventuali modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio.
Art.12
Validità dell’assemblea ed approvazioni delle delibere
- Per la validità dell’Assemblea Ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, comprese le deleghe.
- ● In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’Assemblea straordinaria con il fi ne di modifica dello Statuto dell’Associazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Art.13
Delega, rappresentanza e voto per corrispondenza
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Nelle riunioni dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è consentita la delega espressa in forma scritta ad altro socio; in tal caso ogni socio presente può essere portatore di massimo cinque deleghe.
- È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che lo esprime.
Art.14
Consiglio direttivo: composizione e compiti
- Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti fra le persone fi siche associate.
- Elegge, nella sua prima seduta e nel proprio seno, il Presidente ed un Vicepresidente; può assegnare incarichi su temi specifici a singoli consiglieri e costituire gruppi di lavori per una migliore organizzazione operativa.
- Esso elegge inoltre fra i suoi membri la Giunta Esecutiva.
- I Consiglieri sono rieleggibili.
- Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fi no alla scadenza naturale del Consiglio.
- Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- amministra l’Associazione; – attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- decide in prima istanza sull’espulsione dei soci;
- provvede alla ratifica dell’assunzione o del licenziamento del personale dipendente dell’Associazione decisi dalla Giunta Esecutiva;
- decide in merito al riconoscimento di nuove Sezioni territoriali; – nomina e revoca il Direttore responsabile del periodico dell’Associazione;
- può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Resta salva la competenza dell’Assemblea per il regolamento dei lavori assembleari.
- Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo collaboratori ed esperti, che di volta in volta necessitano per trattare gli argomenti posti all’o.d.g.
- È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo cooptare fi no ad un massimo di tre componenti in qualità di esperti su singole tematiche o settori che rientrino nelle finalità dell’Associazione; i membri cooptati non hanno diritto di voto.
- Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:
- i Presidenti onorari, qualora non soci ed sia qualora siano stati eletti all’interno del Consiglio Direttivo o meno;
- i Fondatori qualora non eletti all’interno del Consiglio Direttivo;
- Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto:
- il Direttore Artistico
- il Capo Curatore
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.15
Convocazione, validità, approvazione delibere, esclusioni
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l’anno, o su proposta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. È ammessa la presenza telematica dei componenti, nelle medesime modalità previste per l’Assemblea dei Soci.
- Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’esclusione del socio è deliberata con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.
- Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
- Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Art.16
Decadenza dell’incarico
I componenti del Consiglio Direttivo assenti senza giustificato motivo a un numero di 3 (tre) convocazioni valide consecutive, decadono dall’incarico.
Art.17
Giunta esecutiva
- La Giunta Esecutiva è composta da almeno 5 membri eletti nel Consiglio Direttivo.
- Compiti e responsabilità della Giunta Esecutiva sono:
- attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo; predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., e le relative relazioni;
- assumere e/o licenziare il personale dipendente dell’Associazione, decisione che verrà ratificata dal Consiglio Direttivo;
- custodire i libri contabili secondo le norme di legge;
- attuare i rapporti con gli artisti, i collettivi e le Associazioni all’estero ed in Italia;
- curare le relazioni con le Istituzioni, Enti e forze sociali;
- promuovere e sostenere l’attività di stampa e divulgazione, e del sito Internet ufficiale dell’Associazione;
- presentare le modifiche allo Statuto predisposte dall’apposita commissione.
- Di ciascuna seduta sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Art.18
Il presidente
- Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
- Dura in carica tre anni.
- Può ricoprire tale carica per un numero massimo di tre mandati consecutivi.
- Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
- Convoca e presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
- In caso di assenza o impedimento queste funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- Al presidente viene attribuita la rappresentanza e i poteri per l’ordinaria amministrazione, con esclusione espressa della facoltà di emettere assegni bancari, richiedere e utilizzare carte di credito, fatta eccezione per le sole carte prepagate; esclusione espressa di ogni e qualsiasi atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
- Dalle facoltà attribuite al Presidente è esclusa anche l’emissione di cambiali sotto forma di pagherò, compresi i pagherò diretti, e l’accettazione di cambiali tratte.
Art.19
Segreteria
- L’incarico di Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il mandato è annuale con possibilità di rielezione.
- Può essere un socio volontario o anche un esterno. In quest’ultimo caso può essere retribuito.
- Deve essere valutato dal Consiglio Direttivo previa invio del CV.
- Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e sceglie, sentito lo stesso, i componenti e i collaboratori della redazione, avendo presenti le finalità dell’Associazione e gli obiettivi delle pubblicazioni.
- Il Segretario è anche responsabile delle produzione e della gestione eventi.
- Dalle facoltà attribuite al Segretario è esclusa anche l’emissione di cambiali sotto forma di pagherò, compresi i pagherò diretti, e l’accettazione di cambiali tratte.
Art.20
Il capo curatore
- L’incarico di Capo Curatore è nominato dal Presidente. Il mandato è annuale con possibilità di rielezione.
- Può essere un socio volontario o anche un esterno. In quest’ultimo caso può essere retribuito.
- Il Capo Curatore è anche responsabile delle scelte artistiche e della progettazione della gestione eventi, nonché delle relazioni con gli artisti durante eventi di sua competenza.
- Il Capo Curatore è tenuto a presentare i costi del materiale richiesto al Consiglio Direttivo, che si impegna a riunirsi entro 7 giorni dall’invio del documento, che verrà approvato qualora la metà dei presenti più uno sia favorevole.
- Dalle facoltà attribuite al Capo Curatore è esclusa anche l’emissione di cambiali sotto forma di pagherò, compresi i pagherò diretti, e l’accettazione di cambiali tratte.
Art. 21
Presidenti onorari
- Il Consiglio Direttivo può conferire la nomina di Presidente Onorario a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica eff ettiva.
- Valgono per i Presidenti Onorari le stesse norme del Presidente ordinario.
Art.22
Libri sociali
- L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro degli eventi e delle deliberazioni delle assemblee e delle assemblee separate, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto sempre a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell’Associazione.
- L’esercizio sociale dell’Associazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre.
- Alla chiusura di ciascun esercizio predispone i bilanci consuntivo e preventivo, che vengono sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
- Il consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e fi nanziario dell’Associazione.
- È depositato presso la Sede Centrale dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, dove può essere consultato da ogni associato.
- Il consuntivo deve essere approvato nell’Assemblea annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. È depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fi ni dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art.23
Esercizio sociale: bilancio, divieto di distribuzione degli utili, e obbligo di utilizzo del patrimonio
- L’esercizio sociale dell’Associazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre.
- Alla chiusura di ciascun esercizio predispone i bilanci consuntivo e preventivo, che vengono sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
- Il consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e fi nanziario dell’Associazione.
- È depositato presso la Sede Centrale dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, dove può essere consultato da ogni associato.
- Il consuntivo deve essere approvato nell’Assemblea annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. È depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fi ni dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art.24
Personale retribuito
- L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
- I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
Art.25
Convenzioni
- L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti e altri soggetti pubblici o privati.
- Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene firmata dal Presidente.
- La convenzione viene comunicata ai soci nella prima Assemblea utile.
- Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione, con la copia dell’Assicurazione dei soci che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art.26
Responsabilità e assicurazione degli associati volontari
- Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art.27
Devoluzione del patrimonio
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art.28
Norme transitorie
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella attuale denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
Art.29
Progettualità esterna
- Il direttivo si impegna ogni 6 (sei) mesi ad incontrarsi per nominare le cariche di responsabili dei singoli eventi promossi dall’associazione in base al loro merito in materia. Esse sono normate dall’art. 36 del D. Lgs 117/2017. Ai sensi dell’art. 12 dell’atto costitutivo esso possono essere retribuiti solo ed esclusivamente se previsto anche dal bando di gara a cui hanno aderito. Il responsabile ha totale libertà , all’interno del territorio nazionale italiano, nell’agire, dalla scelta del bando fi no alla chiusura del progetto, entro i limiti posti dallo statuto, dal D. Lgs 117/2017 e/o dal codice penale. La nomina del responsabile varia in base al progetto ed è decisa dal consiglio direttivo con un massimo stabilito di non oltre anni tre. Il responsabile è rieleggibile, tuttavia egli non può svolgere cariche quali segretario, vicepresidente o presidente nel periodo in cui gli è stato assegnato un progetto. Ad un singolo responsabile non è possibile assegnare più di un progetto. La destituzione di un rappresentante può essere eseguita solo tramite votazione dell’assemblea dei soci con la maggioranza (cinquanta percento più uno). Il consiglio direttivo si impegna poi a rieleggere un sostituto entro due settimane indipendentemente dall’avvio del progetto e anche qualora lo stesso rappresentante si ritiri di sua spontanea volontà. Un rappresentante è tenuto alla sola comunicazione della chiusura anticipata del progetto qualora non sia stata ancora depositata nessuna somma per il progetto dall’ente promotore del bando; in caso contrario la continuazione o cancellazione è affidata alla votazione della maggioranza dell’assemblea dei soci.
Art.30
Disposizioni finali
- Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia e ai principi generali dell’ordinamento.